04.07.2025

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 il nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione sulla salute e sicurezza lavoro ( Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008).

L’Accordo produce l’effetto dell’accorpamento, della rivisitazione e della modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione.

Tra le novità spiccano:

  • introduzione di formazione obbligatoria per datori di lavoro;
  • modificazioni a programmi e aore da erogare per i corsi relativi a dirigenti e preposti;
  • nuovi obblighi formativi per attrezzature specifiche (pompe per calcestruzzo, macchine agricole raccogli frutta “CRF”, caricatori per la conduzione di materiali “CMM”, carriponte “CP”);
  • regolamentazione del corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Le novità in questione si inseriscono in contesto evolutivo della formazione sulla sicurezza lavoro  che ha la finalità di garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro e dei lavoratori;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché’ il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

L’Accordo si applica in tutte le Regioni ordinarie e autonome, fermo restando  la facoltà per le Regioni e Province autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  In ciascuna Regione o Provincia autonoma, inoltre, l’attuazione dell’Accordo non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente.

Mast, in qualità di soggetto formatore accreditato, dà attuazione  all’Accordo aggiornando la propria offerta, per l’Area della salute e della sicurezza sul lavoro, sia relativamente ai corsi di formazione sia relativamente ai corsi di aggiornamento, inclusi seminari e convegni.